TITOLO I

DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1

E' costituita un'Associazione di carattere scientifico e culturale denominata "Associazione per la storia e le memorie della Repubblica".

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Roma, via della Dogana Vecchia n. 5, presso la Fondazione Lelio e Lisli Basso - ISSOCO.

TITOLO II:

SCOPI

Articolo 3

1. L'Associazione promuove una “politica della memoria” della Repubblica italiana volta ad approfondire e diffondere il significato di profonda innovazione democratica che essa assume nella storia del paese, proprio in ragione delle sue origini drammatiche e contrastate.
2. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione:
a) organizza la raccolta di documenti e incoraggia la progressione della ricerca su temi che appaiono di particolare rilievo dal punto di vista della formazione di memorie e identità collettive;
b) si propone di coordinare le molteplici iniziative di studio già esistenti a livello locale e regionale, cercando un loro aperto e fruttuoso confronto;
c) promuove incontri, seminari, convegni su tutti i temi che si rivelino di volta in volta di particolare importanza ed attualità scientifica e culturale e mostre di materiale visivo volte a tramandare ad un più largo pubblico la conoscenza delle nostre origini e della nostra storia più recente;
d) incoraggia la comparazione dell'esperienza italiana con quella fatta nei principali paesi europei;
e) si dota di una pubblicazione annuale dal titolo "Per la memoria della Repubblica" al fine di diffondere i risultati di maggior rilievo della propria attività.
3. L'associazione non ha scopi di lucro.

TITOLO III:

SOCI

Articolo 4

1. Possono associarsi gli studiosi italiani e stranieri che abbiano notoriamente contribuito, in diverse discipline, allo studio delle origini e della storia della Repubblica.
2. Possono anche associarsi Istituzioni ed Enti Pubblici e privati i quali abbiano come attività, anche se non principale, la studio e la ricerca e la promozione dello studio e della ricerca relativamente alle origini e alla storia della Repubblica.
3. I nuovi soci sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo approvata con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Articolo 5

La qualità di socio è personale e non si trasferisce né per atto tra vivi né, in caso di persone fisiche, per successione a causa di morte.

Articolo 6

1. La qualità di socio si perde per recesso,decadenza o esclusione o morte.
2. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non libera dalle obbligazioni verso l’Associazione o i terzi sorte nel periodo precedente alla efficacia della perdita della qualità di socio.
3. La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato dal socio per obbligazioni sociali.
4. I soci e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né durante la vita dell'Associazione né in caso di perdita della qualità di socio.
5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa per due esercizi consecutivi.
6. L'esclusione è deliberata dall'assemblea nei seguenti casi:
a) perdita della capacità di agire, per le persone fisiche;
b) scioglimento dell'Ente pubblico o privato o modifiche tali nei regolamenti e statuti associativi da comportare la perdita delle qualità previste al superiore articolo 4 punto 2;
c) protratta violazione delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti, delle disposizioni, degli organi sociali;
d) rilevante morosità, non sanata dopo congruo preavviso;
e) incompatibilità con gli scopi dell’Associazione per gravi motivi lesivi della compagine e della solidarietà associativa.
7. L'esclusione non potrà essere pronunciata senza preventiva contestazione al socio delle ragioni per le quali si intende sottoporla alla deliberazione dell’assemblea e senza l’assegnazione di un congruo termine per controdeduzioni.
8. Il socio che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio.

Articolo 7

1. Ogni socio è tenuto a versare la quota annua associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato entra trenta giorni dall'accettazione della domanda di iscrizione e successivamente entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

ORGANI

Articolo 8

Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) la Consulta delle Istituzioni;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Presidente;
e) il Direttore.

TITOLO V

ASSEMBLEA

Articolo 9

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o necessario.
L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni quando ne facciano richiesta almeno un terzo degli associati o almeno un quarto delle Istituzioni rappresentate nella Consulta

Articolo 10

1. Hanno diritto di intervento e di voto in assemblea tutti gli associati. Le Istituzioni e gli Enti sono rappresentati dal loro rappresentante legale o da persona designata dal medesimo o dall’Organo amministrativo.
2. Ogni associato ha diritto a un voto. Il voto potrà essere espresso anche per corrispondenza secondo le modalità determinate dal Consiglio Direttivo all’atto della convocazione dell’Assemblea o secondo quanto stabilito da apposito Regolamento.
3. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, mediante delega scritta che sarà conservata agli atti sociali. Ciascun socio può essere portatore di un massimo di tre deleghe.

Articolo 11

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza l'Assemblea provvede alla nomina del presidente della riunione.
2. L'Assemblea nomina un segretario che potrà essere anche persona non associata.
3. Delle riunioni verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12

L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti e con le seguenti maggioranze:
I°) con la maggioranza dei due terzi degli associati relativamente a:
a) modificazioni dello Statuto;
b) scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio;
c) proroga della durata
II°) con la maggioranza assoluta degli associati relativamente a:
a) elezione del Presidente;
b) esclusione degli associati;
III°) con la maggioranza assoluta dei presenti e votanti per corrispondenza relativamente a:
a) approvazione dei programmi di attività e relative previsioni economiche,
b) approvazione del bilancio consuntivo;
c) elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
d) nomina del Direttore,
e) qualsiasi altro argomento non previsto nei precedenti capoversi e sottoposto al suo esame.

TITOLO VI

CONSULTA

Articolo 13

1. La Consulta delle Istituzioni è l'organo rappresentativo degli Enti e delle Istituzioni di carattere scientifico, culturale e istituzionale, compresi gli Enti locali, che condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano a contribuire al suo funzionamento.
2. Ciascun Ente o Istituzione designa un proprio rappresentante nella Consulta, secondo le proprie regole istituzionali e ne dà comunicazione scritta all’Associazione. Allo stesso modo dovranno essere comunicate le eventuali variazioni. I membri della Consulta durano in carica cinque anni e sono nuovamente designabili dagli Enti che le hanno espressi.
3. La Consulta ha il compito di determinare le linee generali di indirizzo dell'attività dell'Associazione e di formulare proposte di iniziative agli organi dell'Associazione.
4. La Consulta si riunisce antecedentemente alle riunioni dell’assemblea nelle quali sia prevista la discussione sui programmi di attività.

TITOLO VII

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in carica tre anni ed è composto da un minimo di sette a un massimo di ventuno membri, compreso il Presidente dell’Associazione eletto dall’assemblea.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’assemblea fra i suoi componenti; almeno la metà dei componenti deve essere eletto fra le persone designate dalla Consulta.
2. Tutti i membri sono rieleggibili.
3. Qualora a far parte del Consiglio Direttivo sia nominato un rappresentante di un Ente e l’Ente stesso ne deliberi la sostituzione, la sostituzione comporta la decadenza della carica e si procederà ai sensi dell’art. 17 del presente Statuto.

Articolo 15

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Direttore.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno e comunque quante volte il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta un quarto dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole, della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità di voto prevale la proposta cui aderisce il Direttore.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di sua assenza dal membro più anziano di età. Il Direttore nomina un segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.
6. Delle riunioni verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 16

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore e in sua assenza dal membro più anziano di età mediante avviso inviato anche a mano o con mezzo elettronico a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.
2. In mancanza della formalità di convocazione la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di tutti i membri in carica.

Articolo 17

1. Qualora venga a cessare dalla carica un membro del Consiglio Direttivo, gli altri possono procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo membro che resta in carica fino all'Assemblea successiva.
2. Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, l'Assemblea dei soci deve essere convocata al più presto per procedere al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Articolo 18

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, purché non riservati all'Assemblea: tuttavia esso può assumere le deliberazioni urgenti nelle materie di competenza dell'Assemblea attinenti alla gestione delle attività.
2. In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare in merito all’ammissione di nuovi soci e di nuovi membri della Consulta; deliberare in merito all'ammontare delle quote associative e alle modalità di riscossione; proporre all’Assemblea il Regolamento interno portante le modalità per il voto per corrispondenza.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare al Direttore determinati poteri per la gestione ordinaria dell’associazione, salvo quelli per legge non delegabili.

TITOLO VIII

IL PRESIDENTE

Articolo 19

1. Il Presidente è eletto dall’assemblea fra i rappresentanti legali delle Istituzioni che compongono la Consulta.
2. Il Presidente rappresenta per ogni atto e ad ogni fine l’Associazione.
3. Il Presidente dell’Associazione è il Presidente della Consulta.
4. Il Presidente può delegare specifici compiti sia continuativi che per singoli atti ad altri membri del Consiglio Direttivo e al Direttore. Inoltre può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
5. In caso di impedimento o di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Direttore.

TITOLO IX

IL DIRETTORE

Articolo 20

Il Direttore è nominato dall’assemblea degli associati. Il Direttore provvede a compiere tutti gli atti necessari per l’esecuzione delle delibere degli organi sociali; cura i rapporti con il personale dipendente e ne predispone i contratti di lavoro e di collaborazione; cura la gestione dell’attività dell’associazione; spetta al Direttore il compimento di tutte le attività economiche ed in particolare bancarie (potrà quindi aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed agire su di essi nei limiti degli affidamenti concessi; riscuotere somme e quietanzarle); cura le pubblicazioni dell’Associazione e la loro distribuzione e diffusione. Compie tutti gli atti che gli sono demandati dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.
Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Nell’ambito delle proprie competenze il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Associazione.

TITOLO X

DURATA, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE

Articolo 21

La durata dell’Associazione è stabilita al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacento).

Articolo 22

1. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione stabilirà la destinazione del patrimonio residuo e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche fra persone estranee all’associazione, stabilendone i poteri e gli eventuali compensi.
2. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione delle passività dovrà essere devoluto ad Enti o Istituzioni che perseguono scopi simili o compatibili con quelli dell’Associazione, su indicazione dell’Assemblea.

TITOLO XI

ESERCIZIO SOCIALE, PATRIMONIO, RENDICONTO

Articolo 23

1. L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto annuale accompagnato da una relazione sullo svolgimento delle attività associative. Il rendiconto sarà presentato all’assemblea per l’approvazione.
3. Le entrate e i proventi dell’associazione devono essere impiegati esclusivamente per il raggiungimento degli scopi associativi.

Articolo 24

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative, da eventuali contributi di Enti pubblici e privati, dai proventi delle attività.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione, dai proventi di erogazioni liberali, donazioni, lasciti a qualsiasi titolo erogati ed accettati e dai fondi di riserva costituiti nei corsi degli esercizi e riportati a nuovo.

TITOLO XII:

RINVIO AL C.C. E NORMA TRANSITORIA

Articolo 25

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto l'Associazione è disciplinata dagli articoli 36 e segg. del Codice Civile.

Articolo 26

Fino al trenta giugno millenovecentonovantotto il Consiglio Direttivo è costituito dai soci fondatori ed il Presidente ed il Direttore sono nominati fra i fondatori nell’atto costitutivo.

E’ compito del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo così nominati sollecitare l’adesione di nuovi soci e degli Enti per la costituzione della Consulta.

Trascorsa tale data è compito dei detti organi transitori convocare la Consulta e l’Assemblea dei soci per la nomina degli organi statutari.