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Colonie di confino politico (1926-1943)
Dopo l’attentato a
Mussolini, il 31 ottobre 1926 a Bologna, il governo fascista promulgò
le nuove leggi di pubblica sicurezza con il Regio Decreto n. 1848 del 6
novembre dello stesso anno, istituendo il confino di polizia, misura di
carattere politico-amministrativo.
A partire da questo
momento, chiunque fosse ritenuto «pericoloso» per la sicurezza
pubblica poteva essere allontanato dalla sua abituale residenza ed
inviato coattivamente in località sperdute dell’Italia centro
meridionale. Di fatto venivano colpiti anche coloro che avevano
semplicemente manifestato la propria contrarietà al regime, qualsiasi
antifascista o presunto tale.
Dal 1926 al 1943 i
confinati politici furono circa 10.000; quelli ritenuti più «pericolosi»
venivano inviati prevalentemente nelle colonie di confino delle isole di
Lampedusa, Favignana, Ustica, Lipari, Ponza, Tremiti e Ventotene. A
partire dal 1930, in queste ultime tre colonie, in modo particolare,
venne destinata la maggior parte degli antifascisti recidivi da
sottoporre a speciale sorveglianza, in seguito all’evasione dei
fratelli Rosselli, Lussu e Nitti da Lipari. Gli altri confinati,
ritenuti meno «pericolosi», erano costretti a soggiornare in piccoli
villaggi; quelli della Calabria, della Basilicata e dell’Abruzzo ne
ospitarono il maggior numero.
Nel 1939 fu istituita la
prima colonia di lavoro in terra ferma a Pisticci, in provincia di
Matera, dove il regime impose il recupero dei confinati antifascisti
attraverso il lavoro.
L’assegnazione al confino
veniva decisa da apposite commissioni provinciali che, secondo la legge,
potevano infliggere una pena che andava da 1 a 5 anni; ma le autorità
fasciste raramente rispettarono questi termini, ed in molti casi ai
condannati veniva automaticamente rinnovare la pena.
Tra i confinati politici più noti ricordiamo: Antonio Gramsci, Umberto
Terracini, Luigi Longo, Pietro Secchia, Mauro Scoccimarro (comunisti);
Ernesto Rossi, Riccardo Bauer, Ferruccio Parri, (azionisti); Alessandro
Pertini (socialista), Cencio Baldazzi ( repubblicano); Tullio Benedetti
(liberale); Spartaco Stagnetti, Giov. Battista Domaschi (anarchici) e
tanti altri.
PRINCIPALI NORME SUL CONFINO
(Dal Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con Decreto legge n. 773 il 18-6-1931)
Art. 180) Il confino di polizia si
estende da uno a cinque anni e si sconta, con l’obbligo del lavoro, in
una colonia o in un comune del regno diverso dalla residenza del
confinato.
Art. 181) Possono essere assegnati al
confino di Polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:
1° gli ammoniti; 2° le persone diffidate ai termini dell’art. 165,
3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il propositi di svolgere
attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici,
economici e sociali costituiti nello Stato, o a contrastare o a
ostacolare l’azione dei poteri dello Stato, o un’attività comunque
tale da recare nocumento agli interessi nazionali.
Art. 182) L’assegnazione al confino
di polizia è pronunciata con ordinanza dalla commissione provinciale di
cui all’art. 166, sul rapporto motivato del questore. Nell’ordinanza
è determinata la durata. La commissione può ordinare l’immediato
arresto delle persone proposte per l’assegnazione al confino.
(...)
Art. 185) Tanto nel caso di confino in
un comune del regno, quanto nel caso di confino in una colonia, il
confinato ha l’obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti
dall’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza.
Art. 186) All’assegnato al confino
può essere, fra l’altro, prescritto: 1° di non allontanarsi dall’abitazione
scelta, senza preventivo avviso alle autorità preposte alla
sorveglianza; 2° di non rincasare la sera più tardi e di non uscire al
mattino più presto di una determinata ora; 3° di non detenere o
portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere; 4° di non
frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici; 5° di non
frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici; 6°
di tenere buona condotta e di non dare luogo a sospetti; 7° di
presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla
sorveglianza, nei giorni che gli sono indicati, e ad ogni chiamata di
essa; 8° di portare sempre con sé la carta di permanenza e di esibirla
ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.
(...)
Art. 189) Il confinato non può
allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli. Il confinato che
contravviene alle disposizioni di questo capo è punito con l’arresto
da 3 mesi ad un anno.
Bibliografia
A. Aquarone, L’organizzazione
dello Stato totalitario, Torino, Einaudi, 1995 (I ediz.1965);
C.S. Capogreco, Confino,
colonie di confino, in Dizionario della Resistenza. Vol.
II Luoghi, formazioni, protagonisti, Torino, Einaudi, 2001,
pp. 418-422;
P. Carucci, L’organizzazione
degli organi di polizia dopo l’approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza nel 1926, «Rassegna degli Archivi di
Stato», XXXVI/1, Roma, gennaio-aprile 1976, pp. 82-114;
S. Carbone, Il popolo a confino. La
persecuzione fascista in Calabria, Brenner, Cosenza, 1989, (I ediz.
Edizioni Lerici, Cosenza, 1977); Id., L. Grimaldi, ( a cura di) Il
popolo al confino. La persecuzione fascista in Sicilia, Roma,
Mbca-Ucba;
A. Coletti, l governo di
Ventotene, Milano, La Pietra, 1978;
G. Corso, L’ordine pubblico,
Bologna, Il Mulino, 1979;
G. Ghini, A. Dal Pont, Gli
antifascisti al confino 1926-1943, Roma, Editori Riuniti, 1971;
A Dal Pont, I lager di
Mussolini. L’altra faccia del confino nei documenti della polizia
fascista, La Pietra, Milano 1975; Id., G. Ghini, Gli
antifascisti al confino 1926-1943, Roma, Editori Riuniti, 1971;
Id. S. Carolini, L’Italia al confino. Le ordinanze di
assegnazione al confino emesse dalle Commissioni provinciali dal
novembre 1926 al luglio 1943, 4 voll., La Pietra, Milano, 1983;
G. Antoniani Persichilli, Le
misure di pubblica sicurezza. Dal domicilio coatto al confino di
polizia, in «Temi ciociaria», V/4 (1978), pp. 107-121; Id. Dal
confino di polizia al soggiorno obbligato, Ibid. 1 (1986)
pp.84-98;
A. Levi, Cristo si è fermato
a Eboli, Torino, Einaudi, 1990 (I ediz. 1945);
K. Massara, (a cura di) Il popolo
al confino. La persecuzione fascista in Puglia, voll. 2, Roma,
Mcba-Ucba, 1991;
F. Mazzonis, Confinati politici a
Lipari nei documenti inediti del Presidente Generale della CRI, in
«Trimestre», luglio-dicembre 1976; gennaio-giugno 1977, pp. 463-496;
319-361;
L. Musci, Il confino fascista di
polizia. L’apparato statale di fronte al dissenso politico e sociale, in
L’Italia al confino, a cura di A. Dal Pont, S. Carolini, vol.
1, Milano, La Pietra, 1983, pp. XXI-CI;
P. Secchia, Confino di polizia,
in Enciclopedia dell’antifascismo e della Resistenza, vol. I
(A-C), Milano, La Pietra, 1968, pp. 655-657;
G. Tosatti, Ministero dell’interno:
le origini del Casellario politico centrale, in Le riforme
crispine, I, amministrazione statale, Milano, Giuffrè, 1990 (Isap,
6, voll. 4); Id. La repressione del dissenso politico tra l’età
liberale e il fascismo. L’organizzazione della polizia, in «Studi
storici», 1, 1997;
P. G. Sottoriva, Le isole dietro il
confino. L’ergastolo di S. Stefano e le «colonie» di Ponza e
Ventotene con gli occhi di qualcuno che ci visse, Firenze, il
Gabbiano, 1995;
R. Spadafora, Il popolo al confino. La
persecuzione fascista in Campania, 2 Vol., Edizioni Napoli, Athena,
1989;
L. Violante, La repressione del
dissenso politico nell’Italia liberale: stati d’assedio e giustizia
militare, in «Rivista di storia contemporanea», 4, 1976; |